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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018 (Rv. 651539 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - Interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651539-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)