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Sez. 1, Sentenza n. 8546 del 28/05/2003 (Rv. 563702 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Liquidazione degli onorari - Criteri - Valore della causa - Ammontare del passivo - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563702-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nel procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, trova applicazione, per analogia, la disposizione dell'art. 17 cod. proc. civ., per cui il valore della causa si determina in base all'ammontare del passivo, quale risulta dalla somma dei crediti ammessi alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)