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Sez. 1, Sentenza n. 4886 del 02/06/1997 (Rv. 504862 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Liquidazione - Criteri - Valore della causa - Ammontare del passivo - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504862-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nel procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, trova applicazione, per analogia, la disposizione dell'art. 17, primo comma, cod. proc. civ., per cui il valore della causa si determina in base all'ammontare del passivo, quale risulta dalla somma dei crediti ammessi alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)