Sez. 1, Sentenza n. 1508 del 07/03/1986 (Rv. 444890 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI DI LITISPENDENZA, CONTINENZA E CONNESSIONE DI CAUSE - SITUAZIONE PROCESSUALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI DI LITISPENDENZA, CONTINENZA E CONNESSIONE DI CAUSE - SITUAZIONE PROCESSUALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - RILEVANZA.*
Le questioni concernenti la modificazione della Competenza per ragioni di litispendenza, continenza, o connessione vanno decise con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui è emessa la pronuncia. In conseguenza, se il giudizio promosso davanti al giudice preventivamente adito sia stato definito con sentenza successivamente alla proposizione della istanza di regolamento, per effetto di tale sopravvenuto evento processuale, che implica la cessazione del rapporto di connessione, deve ritenersi che la ragione dello spostamento della Competenza sia venuta meno. (V 3915/84, mass n 435867; (Conf 1882/67, mass n 328812).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)