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Sez. 3, Sentenza n. 3915 del 03/07/1984 (Rv. 435867 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - RILEVABILITÀ - MOMENTO PRECLUSIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435867-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - RILEVABILITÀ - MOMENTO PRECLUSIVO - CONSEGUENZE.*

La discussione davanti al collegio con il conseguente provvedimento con il quale la causa viene ritenuta a sentenza costituisce il limite di operatività della disciplina in tema di Competenza per continenza con altra causa, con la conseguenza che la constatazione dell'esistenza di una causa "contenuta" in quella passata in decisione non può più determinare l'attribuzione, ai giudici di quest'ultima, della cognizione delle domande oggetto della prima, salva la possibilità per il giudice di questa causa non ancora passata in decisione di ovviare al pericolo di contrasto di giudicati attraverso la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ove ne ricorrano i presupposti. (V 1882/67, mass n 328812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)