Sez. 6, Sentenza n. 5939 del 23/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154253 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INDULTO - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE SENZA RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INDULTO - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE SENZA RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI.*
La norma dell'art. 591 comma terzo cod. proc. pen., secondo cui per l'applicazione dell'indulto la Corte di Cassazione non rinvia il giudizio al giudice del merito ma vi provvede con la sua sentenza, si applica soltanto nel caso in cui detto giudice abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio e non quando abbia omesso di pronunciarsi al riguardo. (V mass n 148064; (V mass n 146894; (V mass n 143664; (Conf mass n 132282).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)