Sez. 1, Sentenza n. 5617 del 04/05/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164844 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA IN SEDE DI MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ SENZA RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA IN SEDE DI MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ SENZA RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - NECESSITÀ.*
Incorre nella violazione dell'art. 174 cod. pen. e dell'art. 6 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, denunciabile in Cassazione a norma dell'art. 524, comma primo, n. 1 cod. proc. pen., il giudice di merito che non applica d'ufficio l'indulto nei confronti dello imputato, non ostandovi le condizioni soggettive dello stesso. A seguito di tale omissione, pertanto, la Corte di Cassazione non può rinviare il giudizio al giudice del merito per la sola applicazione dell'indulto, ma deve provvedere con la sua sentenza, non essendo necessari nuovi accertamenti di merito ai sensi dello art. 591, comma terzo cod. proc. pen. (V mass n 154253; (V mass n 154254; (V mass n 151690; (V mass n 152300).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)