Sez. 2, Sentenza n. 26531 del 01/10/2025 (Rv. 676928-01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (LIQUIDITA' DEL CREDITO) - PROVA SCRITTA | Procedimento di ingiunzione - Decreto di estinzione del giudizio amministrativo - Regolamento delle spese - Condanna generica ex art. 278 c.p.c. - Qualificabilità - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (LIQUIDITA' DEL CREDITO) - PROVA SCRITTA
In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)