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Sez. 2, Sentenza n. 393 del 09/02/1973 (Rv. 362352 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 70 DEL RDL N 636 DEL 1939 - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE - CONTROVERSIE PENDENTI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362352-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 70 DEL RDL N 636 DEL 1939 - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE - CONTROVERSIE PENDENTI - APPLICABILITA.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 10, comma primo, del RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte in cui, per gli operai (cui sono equiparati i coltivatori diretti) il diritto alla pensione di invalidita e collegato alla riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo del normale, mentre per gli impiegati e sufficiente la riduzione a meno della meta (V Corte costituzionale, sentenza n 160 del 6 luglio 1971) spiega i suoi effetti in tutte le controversie non ancora definite, in quanto solo l'esaurimento (per effetto di giudicato o di Atti amministrativi non piu impugnabili o di Atti negoziali o di fatti assolutamente preclusivi, come la prescrizione o la decadenza) sotto l'impero della vecchia normativa, delle situazioni giuridiche da essa regolate, puo determinare l'irrilevanza, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, della sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale. (V 1287/72, mass n 357807).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)