diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 24/04/1972 (Rv. 357807 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - DISAPPLICABILITA - DECORRENZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939.*
Stato
decisa il 1972-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357807-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - DISAPPLICABILITA - DECORRENZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939.*

Per gli articoli 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n 87, la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gu, della decisione della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che rispetto ad essi si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili, come tali, di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma che e stata dichiarata incostituzionale: come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimita costituzionale, per effetto di giudicato o di Atti amministrativi non piu impugnabili o di Atti negoziali o di altri Atti o fatti (quali la prescrizione o la decadenza) di cui siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. Ne consegue che il giudice, eccettuate le ipotesi da ultimo richiamate, nel pronunciare sul rapporto sottoposto al suo esame, deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalita, in ogni stato e grado del giudizio la dichiarazione intervenga, importando la sentenza della Corte costituzionale, la definitiva ed integrale eliminazione della norma incostituzionale, con efficacia erga omnes e con effetti che, a seconda dei casi, possono anche retroagire sino al momento stesso in cui e venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale.(applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, che ha dichiarato l'illegittimita dell'art 10 comma primo del RDL 14 aprile 1939 n 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n 1272, nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, ò, e con le parole finali del comma 'per gli impiegatì). (Conf 1872'71, mass n 352423; 1515'71, mass n 351870; 943'71, mass n 35086 9, e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)