Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 09/09/1997 (Rv. 507725 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Fallimento di persona fisica - Come imprenditore individuale e nella qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone - Duplice distinta dichiarazione di fallimento - Da parte di diversi tribunali - Regolamento di competenza - Tribunale competente - Per entrambe le procedure - Individuazione - Criterio della prevenzione - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La duplice dichiarazione di fallimento dello stesso soggetto presso due diversi tribunali, egualmente competenti per territorio in conseguenza della sua qualità di imprenditore individuale e, nel contempo, di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dà luogo ad un conflitto positivo reale di competenza, che va risolto attribuendo l'intera "cognitio" dei procedimenti all'autorità giudiziaria che, per prima, ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione, operante anche in deroga alle ragioni di connessione (tra fallimento della società e contestuale fallimento del socio illimitatamente responsabile) qualora sia stato già dichiarato (come nel caso di specie), da un diverso tribunale, il fallimento della medesima persona fisica quale imprenditore individuale, ed in ossequio alle esigenze di unitarietà e concentrazione delle procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 148, Legge Falliment. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)