Sez. 1, Sentenza n. 4982 del 14/10/1985 (Rv. 442344 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DEL TRIBUNALE DOVE L'IMPRESA HA LA SEDE EFFETTIVA - PRECEDENTE AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DELL'IMPRENDITORE DA PARTE DI ALTRO TRIBUNALE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DEL TRIBUNALE DOVE L'IMPRESA HA LA SEDE EFFETTIVA - PRECEDENTE AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DELL'IMPRENDITORE DA PARTE DI ALTRO TRIBUNALE - IRRILEVANZA.*
Al fine della dichiarazione di fallimento, la Competenza, a norma dell'art. 9 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua Sede effettiva (da intendersi come centro dell'attività direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione), non può trovare eccezione per il fatto che altro tribunale abbia in precedenza ammesso lo stesso imprenditore al concordato preventivo, non essendo, in particolare, invocabile il principio della prevenzione, operante per la scelta fra più giudici ugualmente competenti e non idoneo a sottrarre il procedimento al giudice inderogabilmente indicato dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)