Sez. 3, Sentenza n. 3522 del 03/10/2000 Ud. (dep. 30/01/2001) Rv. 218530 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO | Impossibilità di stabilire la competenza ex art. 8 c.p.p. - Regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. - Applicabilità con riferimento al reato più grave.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza per territorio in caso di connessione oggettiva di due reati per nessuno dei quali sia possibile stabilire la competenza ai sensi dell'art. 8 c.p.p. e per entrambi i quali si dovrebbe fare ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. deve essere determinata con riferimento al reato più grave, individuando la regola suppletiva applicabile a tale ipotesi di reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)