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Sez. 5, Sentenza n. 2269 del 12/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 236300 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Procedimenti connessi - Associazione per delinquere - Competenza territoriale - Criteri suppletivi - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236300-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

La competenza per territorio in procedimenti connessi - uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente - deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Tuttavia, qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato né sia possibile fare ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il G.i.p. - rilevato sulla base degli atti che: a) non risultava accertato un unico centro operativo del sodalizio, finalizzato alla perpetrazione di corruzioni, appropriazioni indebite e rivelazioni di segreti d'ufficio, essendovi, invece, svariate sedi operative; b) la manifestazione di vitalità dell'associazione si era verificata contemporaneamente in più luoghi; c) non era risultato univoco il luogo di consumazione dei reati-fine che apparivano posti in essere in più luoghi - ha ritenuto applicabile il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)