Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 15/07/1976 (Rv. 381543 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI GARANZIA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DEL TERZO DI OTTENERE IL RISARCIMENTO - SUFFICIENZA - REGRESSO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI GARANZIA - INTERESSE DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI GARANZIA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DEL TERZO DI OTTENERE IL RISARCIMENTO - SUFFICIENZA - REGRESSO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI GARANZIA - INTERESSE DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo dell'assicuratore di tener indenne l'assicurato di quanto egli dovrebbe corrispondere al terzo danneggiato diviene concreto ed attuale con la manifestazione, comunque verificatasi, della inequivoca intenzione del terzo di ottenere il risarcimento del danno da lui subito. Pertanto, l'assicurato ha interesse a far valere la pretesa di garanzia nei confronti della compagnia di Assicurazione anche al solo fine di mettersi al riparo dall'Azione di regresso esercitabile contro di lui dai condebitori solidali convenuti in giudizio dal terzo danneggiato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)