Sez. 1, Sentenza n. 2684 del 03/05/1984 (Rv. 434718 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL TERZO DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI PRESTARE LA GARANZIA ASSICURATIVA - AUTOMATICITÀ - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - INTERESSE DI COSTUI ALL'AZIONE D'ACCERTAMENTO DEL SUO DIRITTO E DEL CORRELATIVO OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL TERZO DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI PRESTARE LA GARANZIA ASSICURATIVA - AUTOMATICITÀ - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - INTERESSE DI COSTUI ALL'AZIONE D'ACCERTAMENTO DEL SUO DIRITTO E DEL CORRELATIVO OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA.*
Con riferimento alle azioni di mero accertamento, l'interesse ad agire ricorre quando in ordine all'esistenza e al contenuto di un rapporto giuridico sussista uno stato di incertezza non meramente interno al soggetto, e tale da arrecare a quest'ultimo, ove non eliminato, un pregiudizio concreto e attuale. Siffatto interesse deve riconoscersi all'assicurato per la responsabilità civile che, ove il terzo danneggiato abbia manifestato l'intenzione di ottenere il risarcimento del danno, sia pur facendo valere la sua pretesa solo nei confronti dell'autore materiale del danno di cui l'assicurato debba rispondere civilmente, agisca in giudizio con un'Azione di mero accertamento per eliminare la situazione di incertezza giuridica in ordine al suo diritto alla copertura assicurativa ed al correlativo Obbligo dell'assicuratore, determinatosi a seguito di contestazioni insorte circa l'ambito di operatività della garanzia assicurativa ed il contenuto dell'obbligazione della impresa assicuratrice. (Conf 4940/77, mass n 388546; (Conf 2800/76, mass n 381543).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)