Sez. L, Sentenza n. 540 del 19/01/1995 (Rv. 489732 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI | Accordo di Washington del 23 maggio 1973 e legge n. 86 del 1975 - Lavoro stabile o temporaneo svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana - Criterio territoriale - Deroga - Legislazione italiana - Applicabilità - Sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1985 e D.L. n. 317 del 1987 - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
Sulla base dell'Accordo di Washington del 23 maggio 1973 in materia di sicurezza sociale, stipulato tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America e ratificato in Italia con legge 24 febbraio 1975 n. 86 - che, dopo aver affermato il principio generale dell'applicabilità della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività lavorativa (criterio territoriale), prevede fra l'altro (art. 7, punto 3), in deroga al suddetto principio, e senza attribuire alcun rilievo alla distinzione tra attività lavorativa svolta all'estero con carattere stabile ovvero temporaneo, che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana, sarà coperto dalla legislazione italiana - ai lavoratori italiani occupati negli Stati Uniti d'America si applica, con riferimento sia ai periodi antecedenti al 9 gennaio 1986, sia a quelli successivi, la legislazione italiana sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, senza deroghe al disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153; non incidono infatti sulla operatività di tale accordo né la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1985 - che ha dichiarato illegittima, per violazione dell'art. 35, quarto comma, della Costituzione (in tema di tutela del lavoro italiano all'estero) le norme sulle assicurazioni sociali che limitano al territorio nazionale l'obbligatorietà della tutela previdenziale -, la quale ha lasciato infatti impregiudicate le ipotesi nelle quali la tutela previdenziale era assicurata sulla base di convenzioni internazionali, né il D.L. 31 luglio 1987 n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987 n. 398 - che ha stabilito, con decorrenza del 9 gennaio 1986, l'obbligatorietà dell'iscrizione alle gestioni previdenziali italiane (specificamente indicate) per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, ed ha previsto che in tali casi la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni devono essere commisurate non già alla retribuzione effettivamente percepita all'estero, ma ad una retribuzione convenzionale, determinata sulla base di un accertamento annuo, affidato al Ministero del Lavoro, del valore medio delle retribuzioni sindacali italiane - il quale si riferisce unicamente alle ipotesi di lavoro prestato in Paesi extracomunitari relativamente ai quali manchino accordi di sicurezza sociale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 23/05/1973, Legge 24/02/1975 num. 86, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)