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Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 13/10/1967 (Rv. 329751 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTE ESCLUSIVA DI PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329751-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTE ESCLUSIVA DI PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*

In base al principio dell'unita della funzione giurisdizionale, le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge ancorche sia intervenuta amnistia, possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento circa la sufficienza di tali prove e la superfluita di ulteriori indagini non e soggetto al Sindacato della Corte di Cassazione. Conforme alla sentenza n. 182-67, massima n. 325903.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)