Sez. 2, Sentenza n. 182 del 20/01/1967 (Rv. 325903 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTE ESCLUSIVA DI PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - FONTE ESCLUSIVA DI PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
In base al principio dell'unita della funzione giurisdizionale, le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge ancorche sia intervenuta amnistia, possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento circa la sufficienza di tali prove e la superfluita di ulteriori indagini non e soggetto al Sindacato della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)