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Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004 (Rv. 569926 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Mancanza del requisito formale - Conseguenze - Nullità - Sanabilità - Esclusione - Manifestazione tacita di volontà - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569926-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

I contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto insussistente il contratto locativo invocato dal ricorrente, nominato dal Comune custode di un locale di proprietà dello stesso ente, già condotto in locazione per uso commerciale e riconsegnato al locatore, nel quale il ricorrente aveva a sua volta esercitato l'attività di fioraio, continuando a versare al Comune i canoni di locazione, ricevendo poi una ordinanza con la quale gli era stato ingiunto l'immediato rilascio dell'immobile; al riguardo, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione impugnata, che aveva valorizzato la circostanza che il verbale di consegna in custodia del locale in questione espressamente prevedeva che la stessa "non precostituisce titolo...ai fini del rapporto di locazione..., comunque subordinato all'adozione del relativo provvedimento formale da parte degli organi tutori").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)