Sez. 3, Sentenza n. 11649 del 03/08/2002 (Rv. 556603 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Espressa - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità - Comportamento concludente - Irrilevanza - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", Pertanto nei confronti della stessa P.A. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione né rileva per la formazione del contratto un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. (Nella specie la Suprema Corte ha - fra l'altro - confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto del locatore agli aggiornamenti istat sulla base di un precedente contratto già cessato e ha ritenuto irrilevante la richiesta rivolta dall'amministrazione al locatore di rinnovare il precedente rapporto)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)