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Sez. 3, Sentenza n. 11649 del 03/08/2002 (Rv. 556603 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Espressa - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità - Comportamento concludente - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556603-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", Pertanto nei confronti della stessa P.A. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione né rileva per la formazione del contratto un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. (Nella specie la Suprema Corte ha - fra l'altro - confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto del locatore agli aggiornamenti istat sulla base di un precedente contratto già cessato e ha ritenuto irrilevante la richiesta rivolta dall'amministrazione al locatore di rinnovare il precedente rapporto)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)