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Sez. 3, Sentenza n. 23701 del 21/07/2026 (Rv. 679410-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Magistrati onorari - Collegi composti anche da giudici onorari - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Esclusione - Art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013 - Fondamento. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679410-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

L'art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, che vieta, nei giudizi dinnanzi alla Corte d'appello in unico grado, la presenza di giudici onorari ausiliari nei collegi, si applica anche al giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il quale è solo formalmente un giudizio di appello - non trattandosi d'impugnazione, sia pure in sede di rinvio, né di secondo "grado" avverso una statuizione del giudice civile di primo grado, che invece non vi è mai stata - ma costituisce l'unico e compiuto grado di merito sui fatti, coinvolgenti un giudizio penale, attinenti alla domanda risarcitoria in sede civile.

Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)