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Sez. 3, Ordinanza n. 5227 del 27/02/2024 (Rv. 670335-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Magistrati onorari - Giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670335-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 lett. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)