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Sez. 2, Sentenza n. 3253 del 15/11/1971 (Rv. 354686 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - FUNZIONE - ENUNCIAZIONE AD INTEGRAZIONE DI CENSURE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354686-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - FUNZIONE - ENUNCIAZIONE AD INTEGRAZIONE DI CENSURE - PRECLUSIONE.*

Le memorie difensive, concesse alle parti, nel giudizio di Cassazione, dall'art 378 cod proc civ, sono chiaramente destinate soltanto alla illustrazione ed al chiarimento dei motivi espressi nel proposto ricorso, per cui non e consentito, con le stesse, provvedere alla enunciazione, o alla pretesa integrazione di censure, in realta, nel ricorso stesso neppure accennate. (V 2393'69, mass n 341855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)