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Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 09/08/1973 (Rv. 365625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*

Le memorie autorizzate dall'articolo 378 cod proc civ non hanno altra funzione se non quella di illustrare e chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi di ricorso, e non possono quindi contenere nuovi motivi o illustrare nuove questioni. (V 3253/71, mass n 354686; 2393/69, mass n 341855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)