Sez. 1, Sentenza n. 3643 del 14/12/1971 (Rv. 355382 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONI - UNICITA DEL CREDITO D'IMPOSTA ANCHE NEL CASO DI TASSAZIONE DI ATTO CONTENENTE PIU NEGOZI - INGIUNZIONE FISCALE PER IMPOSTA SUPPLETIVA RELATIVA AD UNO SOLO DI TALI NEGOZI - EFFETTO INTERRUTTIVO ANCHE RISPETTO AGLI ALTRI ANCHE SE NON TASSATI ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONI - UNICITA DEL CREDITO D'IMPOSTA ANCHE NEL CASO DI TASSAZIONE DI ATTO CONTENENTE PIU NEGOZI - INGIUNZIONE FISCALE PER IMPOSTA SUPPLETIVA RELATIVA AD UNO SOLO DI TALI NEGOZI - EFFETTO INTERRUTTIVO ANCHE RISPETTO AGLI ALTRI ANCHE SE NON TASSATI ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE.*
L'obbligazione tributaria e unica anche nel caso di registrazione di atto plurimo: pertanto i fatti che interrompono la prescrizione relativamente ad una delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato mantengono in vita il credito fiscale anche rispetto alle altre. Consegue che all'ingiunzione notificata dall'ufficio per la riscossione di un'imposta suppletiva sulla convenzione assoggettata ad imposizione al momento della registrazione dell'atto deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo all'intero diritto alla finanza, qual'esso e ex lege, ossia anche in relazione ai negozi non tenuti presenti nelle precedenti liquidazioni come titoli tassabili. (Conf 2565'67, mass n 329921).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)