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Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 21/10/1967 (Rv. 329921 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - UNICITA DEL CREDITO D'IMPOSTA ANCHE NEL CASO DI TASSAZIONE DI ATTO CONTENENTE PIU NEGOZI - INGIUNZIONE FISCALE PER IMPOSTA SUPPLETIVA RELATIVA AD UNO SOLO DI TALI NEGOZI - EFFETTO INTERRUTTIVO ANCHE RISPETTO AGLI ALTRI ANCHE SE NON TASSATI ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329921-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - UNICITA DEL CREDITO D'IMPOSTA ANCHE NEL CASO DI TASSAZIONE DI ATTO CONTENENTE PIU NEGOZI - INGIUNZIONE FISCALE PER IMPOSTA SUPPLETIVA RELATIVA AD UNO SOLO DI TALI NEGOZI - EFFETTO INTERRUTTIVO ANCHE RISPETTO AGLI ALTRI ANCHE SE NON TASSATI ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE.*

L'obbligazione tributaria e unica anche in caso di registrazione di un atto plurimo, ossia di un atto contenente piu Disposizioni indipendenti. Pertanto, i fatti interruttivi della prescrizione estintiva, compiuti in relazione ad una sola delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato, mantengono in vita il credito dell' amministrazione finanziaria rispetto al contenuto di tutte le convenzioni. Consegue che all'ingiunzione fiscale, notificata dall'ufficio del registro per la riscossione di un'imposta suppletiva sulla convenzione assoggettata ad imposizione al momento della registrazione dell'atto, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito della finanza quale esso e ex lege, ossia anche in relazione ai negozi non tenuti presenti nelle precedenti liquidazioni come titoli tassabili. (nella specie, un atto di concessione e gestione di una -centrale del latte- era stato tassato all'atto della registrazione come locazione successivamente, essendo stato ravvisato nella detta convenzione la Costituzione di un diritto reale di uso di beni immobili, era stata richiesta, con ingiunzione fiscale notificata nel biennio della registrazione, un'imposta suppletiva in prosieguo di tempo, ossia dopo altri due anni, era stata richiesta altra imposta suppletiva sul negozio di concessione di pubblico servizio, sfuggito alle tassazioni precedenti. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il diritto della finanza relativamente a quest'ultimo negozio. La Corte regolatrice ha cassato tale decisione, enunciando il principio di cui innanzi).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)