Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 01/08/1996 (Rv. 498922 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Autorità o ente muniti del potere di determinare l'indennità - Legittimazione passiva "ad causam" nel giudizio di opposizione - Ammissibilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'autorità o l'ente muniti del potere di emettere gli atti della procedura espropriativa, inclusa la determinazione dell'indennità, sono estranei al giudizio di opposizione alla stima per difetto di legittimazione passiva "ad causam", atteso che detto giudizio, sia esso promosso dall'espropriato o dall'espropriante, ha come oggetto esclusivo la quantificazione del credito dell'uno verso l'altro, mentre l'indagine sulla correttezza della stima amministrativa non integra un accertamento autonomo e resta relegata a mera questione incidentale (nella specie, si trattava di un'opera dichiarata di pubblica utilità dalla giunta regionale, il cui presidente aveva autorizzato l'occupazione di urgenza degli immobili interessati; il comune, delegato in attuazione di legge regionale, aveva prima determinato l'indennità provvisoria di espropriazione e poi emesso il decreto di esproprio in favore della regione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha ritenuto che quest'ultimo ente, e non il comune, è passivamente legittimato a contraddire la domanda di opposizione alla stima proposta dai proprietari espropriati).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)