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Sez. 3, Sentenza n. 15705 del 08/11/2002 (Rv. 558347 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558347-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)