Sez. 4, Sentenza n. 19019 del 02/04/2009 Ud. (dep. 06/05/2009) Rv. 244007 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI | Termine di comparizione stabilito a pena di nullità - Mancato rispetto del termine in relazione agli avvisi per le udienze di rinvio - Irrilevanza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dall'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)