Sez. 6, Sentenza n. 36780 del 02/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226802 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI | Termine di comparizione stabilito a pena di nullità - Mancato rispetto del termine in relazione agli avvisi per le udienze di rinvio - Irrilevanza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)