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Sez. 1, Sentenza n. 490 del 22/01/1980 (Rv. 403873 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - AREE PRIVATE DESTINATE A PIAZZA E VIE - CESSIONE DI DETTE AREE AL COMUNE EX ART 24 DELLA LEGGE N 1150 DEL 1942 - CORRISPETTIVO - SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA, SALVO L'OBBLIGO DEL COMUNE DI CORRISPONDERE L'EVENTUALE DIFFERENZA - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONFIGURABILITA - DEBITO TRIBUTARIO - NATURA - STRUMENTO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - CONSEGUENZE - MANCATA ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO IN DENARO DELL'INTERO PREZZO - OBBLIGO DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403873-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - AREE PRIVATE DESTINATE A PIAZZA E VIE - CESSIONE DI DETTE AREE AL COMUNE EX ART 24 DELLA LEGGE N 1150 DEL 1942 - CORRISPETTIVO - SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA, SALVO L'OBBLIGO DEL COMUNE DI CORRISPONDERE L'EVENTUALE DIFFERENZA - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONFIGURABILITA - DEBITO TRIBUTARIO - NATURA - STRUMENTO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - CONSEGUENZE - MANCATA ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO IN DENARO DELL'INTERO PREZZO - OBBLIGO DEL COMUNE.*

Il contratto con il quale il privato, ai sensi e sotto il vigore dell'art 24 della legge urbanistica n 1150 del 17 agosto 1942, ceda al comune porzioni di suolo per la realizzazione di vie o piazze pubbliche, previste dal piano regolatore, a 'scomputo del contributo di migliorià, e salvo l'Obbligo del comune medesimo di corrispondere la differenza rispetto all'eventuale loro maggiore valore, integra un negozio a prestazioni corrispettive, posto in essere in attuazione di una deliberazione autoritativa dell'ente territoriale, rispetto al quale l'indicato debito tributario si pone in posizione accessoria, come strumento di pagamento del prezzo mediante meccanismo di compensazione, sicche l'eventuale inesistenza del debito stesso, come nel caso di mancata istituzione del contributo di miglioria, non priva il negozio di causa, ma implica soltanto l'Obbligo del comune di versare per intero in denaro il prezzo della cessione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)