Sez. U, Sentenza n. 17002 del 26/07/2006 (Rv. 591415 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Impugnazione delle sentenze - Regole generali del processo civile - Applicabilità - Rimessione in termini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, perché si inquadrano nell'istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto; essi pertanto non possono essere prorogati, sospesi o interrotti se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Ne consegue, in tema di impugnazione della sanzione irrogata nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, che la restituzione nel termine non osservato per caso fortuito o forza maggiore non è ammissibile, non essendo contemplata dall'ordinamento professionale forense alcuna ipotesi di proroga del termine per impugnare le decisioni in materia disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)