Sez. L, Sentenza n. 18350 del 01/12/2003 (Rv. 568593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Rispetto del termine fissato per l'impugnazione - Necessità - Sentenza Corte Costituzione n. 477 del 2002 - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, e decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge; ne consegue che non produce alcun effetto il tentativo di notifica dell'atto di impugnazione effettuato nei termini presso il procuratore costituito ma non andato a buon fine per trasferimento del domicilio del destinatario dell'atto, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano in concreto di rispettare il termine, e non spiegando alcuna rilevanza nel caso concreto la sentenza n.477 del 2002 della Corte Costituzionale, che riguarda la diversa ipotesi di ritardo sulla notificazione imputabile non al notificante, bensì all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)