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Sez. 1, Sentenza n. 3503 del 04/04/1991 (Rv. 471527 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere | Assicurazione per i danni conseguenti all'esercizio della caccia - Obbligazione diretta dell'assicuratore verso il terzo danneggiato - Esclusione - Obbligo dell'assicuratore avente ad oggetto il rimborso delle somme pagate dall'assicurato al terzo - Sussistenza - Liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato verso l'assicuratore - Momento determinante - Accertamento giudiziale o negoziale della responsabilità dell'assicurato e dell'entità delle somme pagate al terzo - Necessità - Richiesta di adempimento o chiamata in garanzia dell'assicuratore effettuata dall'assicurato in un momento precedente - atto di costituzione in mora dell'assicuratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471527-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere

L'assicurazione della responsabilità civile per i danni conseguenti all'esercizio della caccia, pur essendo obbligatoria per il cacciatore, non determina un'obbligazione diretta dell'assicuratore verso il terzo danneggiato, ma, secondo lo schema dell'art. 1917 cod. civ., quella avente ad oggetto il rimborso delle somme che al terzo debbano essere pagate dall'assicurato, il cui credito verso l'assicuratore si può considerare liquido ed esigibile solo nel momento in cui vengano accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicurato medesimo e l'entità di dette somme, con la conseguenza che, prima di tale momento, né quest'ultimo può pretendere l'adempimento, né l'assicuratore è tenuto a provvedervi. Pertanto, la richiesta di adempimento effettuata in precedenza, quand'anche sotto forma di chiamata in causa in garanzia, non può valere come atto di costituzione in mora dell'assicuratore, né piò determinarne i relativi effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)