Sez. 1, Sentenza n. 7330 del 01/07/1995 (Rv. 493160 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di rimborsare il terzo danneggiato - Decorrenza - Conseguenze in caso di inadempimento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
-L'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917 comma primo cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere pagate dall'assicurato, sicché può diventare liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Pertanto, solo da tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora (nella specie, trattavasi di assicurazione obbligatoria sulla caccia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)