Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 30/05/2013 (Rv. 626708 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Contratto plurilaterale da entrambi i lati del rapporto - Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento, nei suoi confronti, da parte di taluno dei coassicurati anche nell'interesse degli altri - Prescrizione - Interruzione - Effetti nei confronti dei deleganti e a beneficio degli altri coassicurati - Sussistenza - Condizioni - Assunzione da parte della delegataria dell'obbligo di ricezione di tutte le comunicazioni relative alla gestione della polizza - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)