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Sez. 3, Sentenza n. 9469 del 19/05/2004 (Rv. 572941 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Rappresentanza attribuita dai coassicuratori ad altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali" - Clausola espressa - Sussistenza - Comunicazione scritta del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e richiesta di pagamento della indennità - Effetti - Prescrizione - Interruzione - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572941-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

In tema di assicurazione contro i danni, l'atto scritto con cui l'assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell'indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la "clausola di delega", anche della rappresentanza dell'altro assicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico del coassicuratore "delegante".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)