Sez. 1, Sentenza n. 658 del 26/01/1988 (Rv. 457107 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - LIMITI - ART. 232 COD. CIV. - NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - LIMITI - ART. 232 COD. CIV. - NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Il secondo comma dell'art. 232 cod. civ., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, circa i limiti della presunzione di concepimento durante il matrimonio in caso di separazione dei coniugi, non opera retroattivamente nei riguardi del figlio NATO nel vigore della previgente normativa, nei cui confronti, pertanto, è applicabile detta presunzione, nonostante la separazione dei coniugi, mentre la sopravvenienza di quella riforma rileva in ordine all'Azione esperibile per rimuovere lo "status" di figlio legittimo mediante la contestazione della paternità, che è l'Azione contemplata dall'art. 235 n. 1 cod. civ., nuovo testo, in considerazione della disposizione transitoria dell'art. 229 della citata legge, (la quale prevede l'applicabilità delle norme sul disconoscimento anche ai nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima). (V 3925/80, mass n 407814; (V 5727/77, mass n 389249).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 248, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)