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Sez. 1, Sentenza n. 3925 del 23/06/1980 (Rv. 407814 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE (PATERNITA DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO - DIRITTO A FAR VALERE LA RELATIVA INOPERATIVITA - DISCIPLINA - RIFERIMENTO AL TEMPO DEL CONCEPIMENTO - NECESSITA - IUS SUPERVENIENS - ININFLUENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407814-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE (PATERNITA DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO - DIRITTO A FAR VALERE LA RELATIVA INOPERATIVITA - DISCIPLINA - RIFERIMENTO AL TEMPO DEL CONCEPIMENTO - NECESSITA - IUS SUPERVENIENS - ININFLUENZA - CONDIZIONE.*

La presunzione di concepimento durante il matrimonio, con la conseguente legittimita del figlio fino a che non venga esercitata con esito favorevole l'Azione di disconoscimento, esaurisce i suoi effetti al momento del concepimento, ancorche gli effetti stessi si ripercuotano sullo status del figlio: ne consegue che il diritto a far valere l'inoperativita di detta presunzione resta disciplinato dalla legge vigente al tempo del concepimento ed e insensibile allo ius superveniens quando non sia stato esercitato nei termini di decadenza previsti dalla disciplina prima vigente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)