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Sez. 3, Sentenza n. 4474 del 08/07/1981 (Rv. 415180 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCANZA OD IMPEDIMENTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E DEL SUO AIUTANTE - INCARICO AL MESSO DI CONCILIAZIONE - AMMISSIBILITA CONDIZIONI - MOTIVI D'URGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415180-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCANZA OD IMPEDIMENTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E DEL SUO AIUTANTE - INCARICO AL MESSO DI CONCILIAZIONE - AMMISSIBILITA CONDIZIONI - MOTIVI D'URGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

I motivi d'urgenza considerati dall'art 34 del DPR 15 dicembre 1959 n 1229, ricorrendo i quali il capo dell'ufficio giudiziario puo disporre che le notificazioni, in caso di Mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante di questo, siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato, non vanno determinati con riferimento all'art 92 dell'ordinamento giudiziario e, pertanto, sono ravvisabili non soltanto nell'ipotesi (considerata da detta norma) di cause la cui ritardata trattazione potrebbe recare grave pregiudizio alle parti, ma anche nei casi in cui esigenze di qualsiasi natura - il cui apprezzamento e rimesso al capo dell'ufficio giudiziario - giustifichino la pronta notificazione dell'atto. (V 3816/78, mass n 393374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)