Sez. 3, Sentenza n. 2147 del 01/03/1988 (Rv. 457992 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SCIOPERO DELL'INTERA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI - INCARICO AL MESSO DI CONCILIAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVI DI URGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SCIOPERO DELL'INTERA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI - INCARICO AL MESSO DI CONCILIAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVI DI URGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il mancato funzionamento degli uffici giudiziari per lo sciopero dell'intera categoria degli ufficiali giudiziari che determina, a norma del d.l. 9 aprile 1948 n. 437, la sospensione e la proroga dei termini processuali che scadono nel periodo dello sciopero o nei cinque giorni successivi, non esclude che in presenza di motivi di urgenza, ravvisabili, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, con riguardo a tutti i casi in cui il ritardo potrebbe arrecare grave pregiudizio alle parti ovvero ad esigenze di qualsiasi natura - il cui apprezzamento è rimesso al capo dell'ufficio giudiziario - che giustifichino la pronta notificazione dell'atto, questa possa essere eseguita dal messo di conciliazione, all'uopo autorizzato dal Presidente della Corte di appello a termini dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229. (V 4474/81, mass n 415180; (V 1615/76, mass n 380381).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)