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Sez. 1, Ordinanza n. 18020 del 03/07/2025 (Rv. 675224-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Concordato preventivo - Divieto di eseguire atti di pagamento di debiti concorsuali - Omessa informazione al debitore - Errore professionale dell’avvocato - Diritto al compenso - Esclusione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675224-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)