Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Concordato preventivo - Errore professionale dell’avvocato - Perdita della possibilità di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI
In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).
Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)