Sez. 3, Sentenza n. 4617 del 17/07/1986 (Rv. 447345 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DEGLI STATI DI MALATTIA - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - COMMISURAZIONE - CRITERI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART. 2952, SECONDO COMMA, COD. CIV. - EFFETTI - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DEGLI STATI DI MALATTIA - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - COMMISURAZIONE - CRITERI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART. 2952, SECONDO COMMA, COD. CIV. - EFFETTI - LIMITI.*
In tema di Assicurazione privata dell'Invalidità temporanea da infortunio o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo, soggetto alla prescrizione annuale sub art. 2952, comma secondo, cod. civ., va commisurato al decorso di ogni singolo giorno di Invalidità ed al rimborso di ogni singola spesa sanitaria, attenendo a fatti non istantanei ma continuati. Ne consegue che l'eventuale interruzione della prescrizione sottrae all'Estinzione le (sole) prestazioni maturate nell'ultimo anno anteriore alla data dell'atto interruttivo, ancorché l'evento lesivo o il processo morboso sia accaduto in epoca più remota, salvo che le parti abbiano pattuito di considerare gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa nella loro entità globale e finale, subordinando alla guarigione sopravvenuta od alla cura sanitaria ultimata la nascita del diritto all'indennizzo e della corrispondente obbligazione di pagamento. (V 5698/84, mass n 437376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)