Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997 (Rv. 504432 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Rivalsa, in base al contratto, dell' assicuratore nei confronti dell' assicurato, per il danno risarcito al terzo - Pluralità di pagamenti, parziali e non contestuali - Decorrenza del termine, annuale, di prescrizione - Dalla data di ogni singolo pagamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
La prescrizione (annuale, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma cod. civ.) del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - nel caso in cui, per contratto, non operi la garanzia assicurativa - decorre da quando tale diritto può esser fatto valere, e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)