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Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009 (Rv. 606938 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Titolo dedotto dall'attore - Verifica da parte del giudice - Necessità - Onere di contestazione da parte del convenuto - Sussistenza - Esclusione - Dati catastali - Valore probatorio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606938-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che - in un giudizio di rivendicazione di un immobile nel quale il convenuto aveva eccepito, fin dalla comparsa di risposta, una situazione possessoria fondata sul principio "possideo quia possideo" - aveva rigettato la domanda nella convinzione che, gravando sugli attori la "probatio diabolica", questa non fosse stata in concreto conseguita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)