Sez. 2, Sentenza n. 711 del 26/01/1998 (Rv. 511916 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Identificazione dell'immobile oggetto dell'azione - Accertamento di fatto - Insindacabilità - Condizioni - Mancanza di dati catastali nel titolo di provenienza - Nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto - Esclusione - Condizioni.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA
Nel giudizio di rivendica, l'identificazione dell'immobile oggetto dell'azione costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità qualora il giudice abbia dato congrua giustificazione del suo convincimento, e, tra gli elementi che possono essere utilizzati a tale fine, i dati catastali (nella specie, di un terreno) non hanno valore di prova, ma di semplici indizi, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (tant'è che le risultanze di esse possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell'atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti). La mancanza dei dati catastali nel titolo di provenienza del bene non è, pertanto, causa di nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto, se questo può essere identificato "aliunde" dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo, potendo, all'uopo, assumere rilievo gli eventuali dati contenuti nel titolo (come, nella specie, l'ubicazione ed estensione del terreno, il tipo di frazionamento) se, da soli ovvero in relazione con elemento estranei al titolo stesso (quali le rilevazioni effettuate direttamente sui luoghi dal consulente tecnico), essi consentano la sicura determinazione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)