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Sez. L, Sentenza n. 1683 del 10/04/1978 (Rv. 391087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE NELL'INTERVALLO TRA LE ASTENSIONI - RIFIUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE NELL'INTERVALLO TRA LE ASTENSIONI - RIFIUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Nei casi del cosiddetto sciopero a singhiozzo la prestazione di lavoro del dipendente nel periodo di intervallo tra le astensioni dal lavoro puo essere legittimamente rifiutata dal datore di lavoro con il correlativo venir meno dell'Obbligo della retribuzione, quando la prestazione, specie ove le astensioni si susseguano a brevi intervalli, assuma un carattere solo formale con riferimento alle particolari mansioni dei lavoratori ed alla natura del lavoro, cioe qualora la prestazione di lavoro non possa essere proficuamente utilizzata dal datore di lavoro. (V 2480/76, mass n 381269).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)