diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2696 del 03/05/1984 (Rv. 434736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA NEGLI INTERVALLI E DELLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - PROVA - ONERE RELATIVO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA NEGLI INTERVALLI E DELLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - PROVA - ONERE RELATIVO - INCIDENZA.*

Qualora, a seguito dell'attuazione di uno sciopero cosiddetto "a singhiozzo" (nella specie, astensioni di quindici minuti ciascuna alternate a periodi di ripresa dell'attività lavorativa di quindici o trenta minuti), la residua prestazione lavorativa offerta negli intervalli non sia più utilizzabile, in relazione all'obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell'impresa, o possa essere utilizzata solo attraverso l'assunzione di maggiori oneri e spese, il lavoratore si rende inadempiente all'Obbligo di collaborare nella impresa secondo diligenza, correttezza o buona fede; pertanto, in dette ipotesi - come nel caso in cui, per la frequenza delle astensioni e la brevità degli intervalli lavorativi, la prestazione dei dipendenti assuma, in relazione alle particolari mansioni ed alla natura del lavoro, un carattere solo formale-legittimamente il datore di lavoro può rifiutare la prestazione lavorativa e non corrispondere la relativa retribuzione. A tal fine, l'inesatto adempimento della prestazione lavorativa - come la pericolosità dello sciopero per la sicurezza degli impianti o per l'incolumità delle persone - deve essere provato, secondo il principio della ripartizione dell'Onere della prova, dal datore di lavoro e la relativa valutazione, da parte del giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (Conf 1683/78, mass n 391087, sulla prima parte; (Conf 688/78, mass n 390030, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)